Si informa che il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, con circolare del 22 novembre 2021 n. 11, ha fornito chiarimenti sull’iscrizione all’Albo per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua.
Ritiene il Comitato che l’attività di sola pulizia delle spiagge e rive, anche se effettuata con l’utilizzo di macchine operatrici o veicoli speciali, mirata al solo raggruppamento dei rifiuti, non comporta la necessità dell’iscrizione all’Albo, in quanto intesa come attività preliminare alla raccolta.
Parimenti non è richiesta l’iscrizione nei casi prospettati dall’art. 183 comma 1 lett. n) del D.Lgs. 152/06 secondo ed ultimo periodo, in quanto non è considerata attività di gestione dei rifiuti il prelievo, il raggruppamento e il deposito preliminare per la raccolta di materiali e sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici quali mareggiate e piene nello stesso sito nel quale tali eventi li hanno depositati.
Diversamente, se il servizio fornito dall’impresa include la fase di pulizia con l’uso anche di macchine operatrici e veicoli speciali nonchè la fase del trasporto con autocarri o altri veicoli adibiti al trasporto verso la stazione intermedia o finale, l’impresa dovrà essere iscritta all’Albo nella Categoria 1 e pertinente sottocategoria D7.
Precisa infine la circolare che, nel caso in cui venga svolta unicamente la fase del trasporto, viene richiesta.
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