Si informa che il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, con circolare n. 3 del 13 aprile 2022 ha fornito indicazioni alle proprie Sezioni regionali/provinciali – al fine di uniformarne i comportamenti – circa le procedure da seguire nei casi di ammissione delle imprese alle misure di prevenzione dell’Amministrazione giudiziaria di cui all’art. 34 (amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende) del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) e del controllo giudiziario di cui all’art. 34-bis del medesimo decreto.
Nella circolare si ricorda in premessa che la Sezione, qualora riceva dalla Prefettura notizia dell’esistenza di una comunicazione o informazione interdittiva antimafia a carico di una impresa iscritta all’Albo, avvia un procedimento disciplinare in quanto è venuto meno il requisito di cui all’art. 10 comma 2 lett. f (non sussistenza di divieti, decadenze o sospensioni di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/11) del D.M. 120/2014.
Il Comitato opera una distinzione tra due diverse situazioni:
In tale ipotesi la sezione dovrà sospendere il provvedimento disciplinare per tutta la durata della misura di prevenzione e:
In tal caso si configura una modifica della situazione che aveva portato alla cancellazione e pertanto verrà attivato l’istituto della revoca della cancellazione. La Sezione, previa richiesta e acquisizione della autocertificazione in cui l’impresa attesta la sussistenza di tutti i requisiti necessari e la riattivazione delle garanzie fideiussorie, provvederà al ripristino dell’iscrizione per il periodo residuale della stessa.
Si allega, per completezza d’informazione, il testo integrale della circolare.