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G20 clima ed energia: dai grandi del pianeta arriva il rilancio della missione comune per il clima e la transizione energetica
28 Luglio 2021
CONAI: Quota adesione – Eliminato il bollettino postale
4 Agosto 2021

ANGA: Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020

Con la deliberazione numero 7 del 28 luglio 2021 l’Albo Nazionale Gestori ambientali delibera che:

  1. I soggetti iscritti o che intendono iscriversi nella categoria 4 dell’Albo per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, possono trasportare tutti i rifiuti elencati nell’allegato L-quarter e prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, allegati alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, introdotti dall’articolo 8 del decreto legislativo 3 settembre 2020 n.116, solo se prodotti da utenza non domestica e gestiti al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell’art 198 comma 2 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152e s.m.i..
  2. I soggetti iscritti o che intendono iscriversi nella categoria 2 bis, in qualità di produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, possono trasportare tutti i rifiuti contenuti nell’allegato L-quater solo se derivanti dalla propria attività, inserita tra quelle indicate nell’allegato L-quinquies, ai fini del conferimento al servizio pubblico oppure gestiti al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell’art. 198 comma 2 bis del D.lgs 152/2006 e s.m.i..
  3. I soggetti già iscritti all’Albo, che operano ai sensi della deliberazione n4 del 22/12/2020, possono continuare a trasportare i codici dell’EER già autorizzati di cui all’Allegato L-quarter.
  4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, presentano apposita domanda alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente.

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