STATISTICHE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI IN EUROPA
12 Luglio 2023AMBIENTE E CLIMA: “La stessa storia ogni 400 anni
20 Luglio 2023Approvati indirizzi MASE in materia di emissioni odorigene di impianti e attività.
Si informa che, con decreto del direttore generale della Direzione valutazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) del 28 giugno 2023, sono stati approvati gli indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni».
Gli indirizzi forniscono il quadro di riferimento da utilizzare nei procedimenti decisionali delle autorità competenti in materia di autorizzazioni ambientali e si applicano:
- in via diretta, agli stabilimenti oggetto della parte V del D.lgs 152/2006 (soggetti ad autorizzazione unica ambientale – AUA, autorizzazione alle emissioni o regimi autorizzativi in deroga);
- in via indiretta, come criterio di tutela da utilizzare nell’istruttoria autorizzativa, alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale – AIA;
- nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni venga assorbita nelle AUA od in altre autorizzazioni uniche (come quelle in materia di rifiuti o di fonti rinnovabili) e nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni (o l’AUA in cui questa sia stata assorbita) è rilasciata per impianti in cui sono attivate le procedure autorizzative semplificate in materia di rifiuti.
Viene inoltre specificato che, fermo restando il potere delle Regioni di individuare ulteriori attività, gli indirizzi forniscono un primo elenco di impianti e di attività aventi un potenziale impatto odorigeno che devono tenere in considerazione le emissioni odorigene nelle domande autorizzative e identificano procedure istruttorie applicabili a differenti situazioni. In particolare, per le fasi dell’iter autorizzativo nelle quali risulta più efficace intervenire sulle emissioni odorigene è previsto che l’adempimento del gestore potrebbe modularsi con una procedura estesa o una procedura semplificata di istruttoria.
Infine, per gli impianti per i quali emergano situazioni di crisi è prevista una speciale procedura istruttoria, a cui partecipano anche gli enti locali e territoriali e le autorità e le agenzie tecniche competenti in materia ambientale e sanitaria, chiamata a valutare la necessità di attivazione del riesame o dell’aggiornamento dell’autorizzazione e, successivamente, sui tempi del conseguente adeguamento del gestore.
Resta ferma l’autonomia regionale ad attuare le linee di indirizzo con le forme e gli strumenti più opportuni al fine di assicurare il dovuto livello di tutela.
LEGGI QUI il testo integrale del decreto.