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ARERA – Bollette elettriche: voltura e contestuale cambio del fornitore dal 1° luglio 2021.

Dal 22 dicembre 2020 è in consultazione il documento di ARERA in merito alla modalità di voltura contrattuale con il fine di superare i limiti dell’attuale regolazione.
Dal prossimo 1° luglio 2021, per la fornitura di energia elettrica, si potranno effettuare simultaneamente la voltura ed il cambio di fornitore come stabilito da ARERA (Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente) che ha fornito, in merito, i propri orientamenti, nel documento di consultazione n. 586/2020.

Le osservazioni potranno essere inviate sino al prossimo 25 gennaio 2020 attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito dell’Autorità www.arera.it o, in alternativa, all’indirizzo pec istituzionale protocollo@pec.arera.it .

Attualmente, il cliente finale può sottoscrivere un contratto di fornitura per energia elettrica con una controparte commerciale diversa da quella associata al punto di prelievo (POD), solo nel caso in cui l’operatore dal quale
dipende la fornitura abbia rifiutato la richiesta di voltura avanzata dal cliente stesso. Per il futuro, cioè dal 1° luglio 2020, l’Autorità prevede che un cliente finale (avente il diritto di richiedere voltura) possa sottoscrivere un contratto di fornitura con una controparte commerciale diversa da quella associata al punto di prelievo senza dover prima presentare la richiesta di svincolo alla controparte commerciale associata al POD.

Nel documento sottoposto a consultazione, l’Autorità, però, sottolinea la problematicità nel caso in cui si registri una morosità del cliente finale preesistente. ARERA evidenzia cioè che, il precedente fornitore “incontrerebbe verosimilmente maggiori difficoltà nella gestione del recupero dei crediti maturati nei confronti del cliente”, non potendo valutare se vi sia relazione tra il cliente nuovo e il preesistente, al fine di attuare eventuali azioni di recupero crediti (fermo restando il principio secondo cui eventuali debiti del precedente cliente non possono essere attribuiti al nuovo cliente).

 

CLICCA QUI per visionare il documento per la consultazione ARERA n. 586/2020/R/EEL

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