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Comunicazione agli associati – Gestione dei cumuli di rifiuti a rischio incendio
5 Agosto 2020
ECOMONDO 2020 – Evento confermato
4 Settembre 2020

COMUNICAZIONE IMPORTANTE REGIONE LOMBARDIA – Cessazione deroghe al 31 agosto 2020

Condividiamo, di seguito, una nota della Regione Lombardia che conferma di non voler prorogare oltre la data del 31 Agosto 2020 le disposizioni riferite alle ordinanze, contingibili ed urgenti, n. 520 del 1 Aprile 2020, e n. 554 del 29 Maggio 2020, in materia di gestione dei rifiuti e contenenti misure eccezionali e temporanee, con validità fino al 31 Agosto.

Di seguito è possibile prendere visione dei punti di maggiore interesse delle precedenti ordinanze e se avranno applicazioni future (è possibile, inoltre, accedere alla nota di Regione Lombardia attraverso il link riportato a fondo pagina):

 

PUNTI 1 E 2 – CORRETTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI COSTITUITI DA DPI USATI PER MISURE ANTI-CONTAGIO COVID 19 ORIGINATI DALLE UTENZE DOMESTICHE

La disposizione trova applicazione vincolante fino al 31 agosto 2020 ma costituirà riferimento tecnico anche successivamente.

 

PUNTO 3 – CORRETTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI COSTITUITI DA DPI USATI PER MISURE ANTI-CONTAGIO COVID 19 ORIGINATI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE

Le disposizioni trovano applicazione vincolante fino al 31 agosto 2020 ma costituiranno riferimento tecnico anche successivamente.

 

PUNTO 4 – DEROGHE AI PROTOCOLLI DI ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO

Le deroghe ai protocolli di accettazione rifiuti presso gli impianti di incenerimento restano in vigore fino al 31 agosto 2020.

 

PUNTO 5 – RACCOLTA RIFIUTI URBANI

Le misure eccezionali restano in vigore solo fino al 31 agosto 2020.

 

PUNTI 6 E 7 – CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI NELLE FASI DI RACCOLTA/TRATTAMENTO/SMALTIMENTO

Le disposizioni trovano applicazione vincolante fino al 31 agosto 2020 ma costituiranno riferimento tecnico anche successivamente.

 

PUNTO 8 –ATTIVITA’ DI SPAZZAMENTO STRADE

Le disposizioni particolari fissate dalle ordinanze regionali trovano applicazione vincolante solo fino al 31 agosto 2020.

 

PUNTO 9 – ATTIVITA’ DEI CENTRI COMUNALI DI RIUTILIZZO

Per analogia alle attività commerciali restano confermate le ordinanze specifiche per il commercio a prescindere dalla validità delle ordinanze relative alla gestione dei rifiuti, qualora siano effettuate anche attività di distribuzione o vendita dei beni.

 

PUNTO 10 – ATTIVITA’ DI RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI

Resta valida la sospensione del ritiro dei rifiuti ingombranti in tutti i casi in cui lo svolgimento del servizio non possa essere svolto in condizione di sicurezza per gli operatori o il personale, a prescindere dalla validità delle ordinanze relative alla gestione dei rifiuti.

 

PUNTO 11 – CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALI

Restano in vigore fino al 31 agosto 2020 le disposizioni dell’ordinanza n. 520/2020 “i Comuni sono autorizzati a ridurre gli orari o sospendere l’apertura dei Centri di raccolta, nel caso in cui i rifiuti possano essere raccolti con modalità differente rispetto al conferimento diretto al centro, assicurando comunque il conferimento dei rifiuti delle attività economiche assimilati ai rifiuti urbani, il cui esercizio non è interrotto durante l’emergenza”.

Le disposizioni di cui sopra costituiranno riferimento di buona tecnica anche successivamente al 31 agosto 2020.

 

PUNTI 12 E 13 – MISURE ECCEZIONALI PER IMPIANTI DI INCENERIMENTO RIFIUTI URBANI E ALTRI IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI

La Regione chiarisce che le disposizioni di cui al punto 12 delle ordinanze (rifiuti sanitari a rischio infettivo) trovano applicazione solo fino al 31 agosto 2020 ma che tale scadenza è relativa al momento dell’accettazione dei rifiuti in impianto e non all’effettivo incenerimento, che potrà avvenire anche successivamente.

 

Le disposizioni fissate al punto 13 trovano applicazione vincolante fino al 31 agosto 2020 ma costituiranno riferimento tecnico anche successivamente.

 

PUNTO 14 – CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA ALTRE REGIONI

Le ordinanze fissavano l’obbligo per gli inceneritori di comunicare alla Regione le eventuali richieste di conferimento di rifiuti urbani provenienti da altre Regioni; tali disposizioni sono vincolanti solo fino al 31 agosto 2020 ma la Regione invita i gestori degli impianti di incenerimento a continuare a comunicare tale eventualità, a fini collaborativi ed informativi.

 

PUNTO 15 – AUMENTO DELLA CAPACITA’ ANNUA PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO O RECUPERO RIFIUTI

Viene confermato fino al 31 dicembre 2020 il punto 15 dell’ordinanza n. 520 del 1 aprile 2020, come modificato dall’ordinanza n. 554 del 29 maggio 2020.

 

PUNTO 16 – STOCCAGGIO DI RIFIUTI PER ATTIVITA’ AUTORIZZATE D15 O R13

La deroga trova applicazione solo fino alla data del 31 agosto 2020, oltre tale data, gli impianti autorizzati dovranno tornare a rispettare le specifiche disposizioni fissate nella propria autorizzazione vigente.

 

PUNTO 17 – DEPOSITO TEMPORANEO IN AZIENDA DEI PROPRI RIFIUTI

La Regione chiarisce che le deroghe fissate al punto 17 si applicano ai rifiuti prodotti entro il 31 agosto 2020. Per i rifiuti prodotti successivamente torneranno ad applicarsi le condizioni normali della disciplina rifiuti già precisate tra parentesi nel paragrafo precedente.

 

PUNTO 18 – MATERIALI END OF WASTE

L’ordinanza n. 520/2020 prevedeva che “nel caso in cui le autorizzazioni alla cessazione della qualifica del rifiuto prevedano un limite temporale entro il quale i prodotti da recupero rifiuti devono essere utilizzati o ceduti, tali limiti siano prorogati di 6 mesi, fatto salvo il mantenimento delle caratteristiche autorizzate per il prodotto;”

La Regione dispone che la deroga è applicabile ai prodotti generati fino al 31 agosto 2020 e non a quelli che saranno successivamente.

 

PUNTI 19 E 20 – IMPIANTI MOBILI E RIUTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO

Le disposizioni fissate dalle ordinanze regionali in materia di gestione autorizzativa degli impianti mobili di smaltimento e recupero rifiuti nonché quelle relative al riutilizzo delle terre e rocce da scavo secondo il DPR 120/2017 sono state superate dalle norme emergenziali emanate a livello statale.

 

PUNTO 21 – INTERVENTI DI BONIFICA SITI E MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA

L’ordinanza regionale n. 554 del 29 maggio 2020 aveva già disposto la cessazione di efficacia delle misure temporanee disposte con l’ordinanza n. 520 del 1 aprile 2020.

 

CLICCA QUI per visionare la nota ufficiale della Regione Lombardia.

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