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Credito d’imposta sui prodotti da riciclo e riuso

Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2021 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Transizione ecologica del 6 ottobre 2021, che reca disposizioni attuative per il riconoscimento del credito di imposta sui prodotti da riciclo e riuso.

In particolare, il decreto definisce i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto dell’agevolazione, nonchè i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta come introdotto dall’art. 26-ter, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Le agevolazioni del decreto sono riconosciute per l’anno 2020 in relazione all’acquisto di:

a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;

b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

Il bonus fiscale è riservato alle imprese e ai titolari di reddito di lavoro autonomo che impiegano tali beni nell’esercizio della loro attività economica o professionale. Il credito d’imposta va calcolato nella misura del 25% del costo dei prodotti da riciclo, fino a un massimo di 10mila euro per beneficiario.

Gli interessati che intendono inoltrare la domanda per il riconoscimento del credito d’imposta relativo alle spese effettuate nel 2020 possono utilizzare una apposita piattaforma informatica che sarà resa disponibile sul sito internet del ministero. Per inoltrare l’istanza avranno a diposizione 60 giorni a partire dalla data di comunicazione dell’avvenuta attivazione della piattaforma, che sarà pubblicata nella sezione news dello stesso sito internet. La domanda, firmata digitalmente in formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures), dovrà specificare l’ammontare delle spese sostenute e quello del relativo credito maturato.

Il ministero della Transizione ecologica, successivamente alle verifiche effettuate concederà il credito nella misura dei limiti previsti per ogni domanda, secondo l’ordine di presentazione delle stesse, fino all’esaurimento delle risorse, che ammontano a 10.000.000 di euro. Entro 90 giorni dalla presentazione delle domande comunicherà ai soggetti il riconoscimento o il diniego dell’agevolazione.

Il credito va esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale si conclude l’utilizzo. Il bonus può essere speso solo in compensazione, tramite modello F24 (articolo 17, Dlgs n. 241/1997) e presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate a decorrere dal decimo giorno successivo alla data della comunicazione del riconoscimento da parte del Ministero della transizione ecologica. L’utilizzo di un credito d’imposta di importo superiore a quello concesso, comporterà il rifiuto dell’intera operazione di versamento.

Il credito può essere revocato:

  • se viene accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti;
  • se la documentazione corredata contenga elementi non veritieri;
  • in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese;

Si riporta, in allegato, il testo del provvedimento.

Com 49 Allegato

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