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ENERGIA Crediti d’imposta “energetici” : chiarimento ARERA

Con la pubblicazione del comunicato in oggetto, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (nel seguito: ARERA) ha formulato taluni chiarimenti in merito alla comunicazione che
il venditore di energia elettrica e di gas naturale è tenuto a inviare all’impresa che lo richiede ai sensi dell’articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, nonché con
riferimento alle medesime previsioni di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.In particolare, i succitati articoli prevedono che le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta “energetici” possono richiedere al proprio fornitore di energia di effettuare lui stesso il calcolo dei crediti d’imposta spettanti, a condizione che l’impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel 2019. Le citate disposizioni prevedono inoltre che, “entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta”, il venditore di energia è tenuto a rispondere alla richiesta di calcolo del credito d’imposta, onde evitare l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei suoi confronti.
Nel comunicato in oggetto, l’ARERA ha specificato che, anche qualora le richieste delle imprese per il calcolo del credito d’imposta pervengano in una data successiva al termine di cui sopra, il venditore è ancora obbligato a inviare la suddetta comunicazione, tenuto conto che i predetti decreti non hanno previsto un termine, a pena di decadenza, entro il quale l’impresa interessata ha diritto di chiedere tali informazioni al proprio venditore.

 

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