L’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI, con la deliberazione n°4 del 22 dicembre 2020, ha comunicato che i soggetti iscritti nelle categorie 2-bis e 4 potranno continuare a raccogliere e trasportare i rifiuti che dal 1° gennaio 2021 passano da speciali ad urbani, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. b-ter), n. 2 d.lgs. 152/2006.
E ciò, fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione.
Riportiamo di seguito il testo della delibera (consultabile integralmente CLICCANDO QUI):
“I soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell’Albo per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi individuati dai codici EER e dalle descrizioni contenute nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, allegati alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152, possono effettuare la raccolta e il trasporto dei detti rigfiuti ove divenuti urbani in data successiva al 31 Dicembre 2020 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione.”
Trovano così una prima risposta i quesiti posti all’Albo da Assorecuperi nell’interpello presentato il 21/12/2020 (QUI la versione integrale).
Rimane però da chiarire se la medesima proroga sia concessa – ma la delibera non lo esplicita – per i soggetti iscritti in categoria 5 che raccolgono anche rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell’art. 212, comma 7 del d.lgs. 152/2006.
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