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MITE: Chiarimenti etichettatura imballaggi

Si informa che il 17 maggio u.s., la Direzione generale per l’economia circolare del Ministero della Transizione ecologica ha diramato una nota interpretativa e applicativadelle disposizioni del Dlgs 116/2020 sull’obbligo di etichettatura degli imballaggi.

I chiarimenti si riferiscono, in particolare, ad alcune problematiche connesse all’obbligatorietà dell’etichettatura ambientale degli imballaggi di cui all’art. 219, comma 5, del Dlgs 152/2006 (TUA).
La nota opera una sintesi del quadro normativo definito dal decreto legislativo n. 116 che è intervenuto prevedendo che gli imballaggi siano etichettati secondo le modalità stabilite, tra l’altro, “dalle norme tecniche UNI applicabili”, e conseguentemente facendo venir meno l’adozione di un decreto del Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) di concerto con il Ministero delle Attività produttive, come presupposto per individuare le corrette modalità applicative dell’etichettatura degli imballaggi.

Allo stesso tempo il provvedimento ha abrogato il secondo periodo del comma 5, dell’art. 219 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 strettamente connesso al decreto ministeriale di cui sopra, introducendo altresì l’obbligo tout court per i produttori di imballaggi di “indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”. In questo contesto si inserisce la disposizione recata dall’art. 15, comma 6 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, come convertito in legge n. 21 del 26 febbraio 2021, in base al quale è prevista la sospensione dell’applicazione – fino al 31 dicembre 2021 – esclusivamente del primo periodo del comma 5, dell’art. 219 del decreto legislativo n.152 del 2006 come sopra richiamato.

Sul tema della proroga dell’entrata in vigore del comma 5, dell’art. 219 del TUA è intervenuto successivamente il decreto legge n. 41 del 2021, recante “misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” che, in sede di conversione in legge al Senato, ha previsto, all’art. 39, la sostituzione dell’articolo 15, comma 6, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, disponendo la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, dell’applicazione di tutto il comma 5, dell’art 219 del d.lgs. n. 152 del 2006 in materia di etichettatura ambientale degli imballaggi.

La suddetta previsione normativa ha disposto, inoltre, che “i prodotti privi dei requisiti prescritti dall’art. 219, comma 5 e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.”

Il testo di conversione in legge del decreto legge n. 41 del 2021 dovrà ora essere esaminato e approvato dalla Camera dei Deputati entro il termine ultimo del 21 maggio 2021, data di scadenza del provvedimento normativo.

Tutto ciò premesso, la nota chiarisce che i produttori degli imballaggi siano i soggetti obbligati a “indicare……la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”.

In merito, invece, all’obbligatorietà dell’etichettatura degli imballaggi in conformità alle norme tecniche UNI richiamate, la norma non esplicita quali siano i soggetti obbligati prevedendo genericamente che “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente
etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per
dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi”.

Di conseguenza, sul punto è necessario, sottolinea il Ministero, apportare alcuni chiarimenti anche in ragione di quanto previsto all’art. 261 comma 3 del TUA, il quale prevede che “a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui
all’articolo 219, comma 5” è applicata “la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento a quarantamila euro”.

Viene chiarito che i produttori degli imballaggi sono certamente i soggetti obbligati ad identificare correttamente il materiale di imballaggio in funzione della codifica alfa numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE, avendo contezza della effettiva composizione dell’imballaggio, sia esso finito che semilavorato, e garantendo una informazione completa e idonea a favore di tutti i soggetti della filiera, viene evidenziato che le informazioni previste per una corretta etichettatura degli imballaggi di cui al
comma 5 dell’art. 219 del TUA sono molto spesso condivise tra il produttore e l’utilizzatore dell’imballaggio stesso, in ragione del suo effettivo utilizzo (es. predisposizione della grafica con i contenuti e la forma nonché il layout da stampare e/o riprodurre sul packaging).

Una prassi disciplinata dagli operatori attraverso accordi commerciali e contrattuali che ne definiscono le responsabilità e gli oneri ricadenti sugli stessi in maniera condivisa.

Ne deriva che, al fine di prevedere un’adeguata e idonea informazione ambientale degli imballaggi come previsto dal comma 5, dell’art. 219 del TUA, l’obbligo di etichettatura debba ricadere anche in capo agli utilizzatori degli imballaggi.

Inoltre, ad avviso del Ministero, detta interpretazione rafforza il principio cardine di una corretta gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi sancito dalla stessa normativa ambientale e, in particolare, dall’art. 219, comma 2 del TUA che dispone quanto segue “Al fine di favorire la transizione verso un’economia circolare conformemente al principio “chi inquina paga”, gli operatori economici cooperano secondo il principio di responsabilità condivisa…”.

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