Verde pubblico e privato: antitrust chiede l’abrogazione della deroga alla disciplina dei rifiuti
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20 Luglio 2018Pacchetto Economia Circolare: le novità per gli operatori del settore
Il 14 giugno scorso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il “pacchetto economia circolare”, che entrerà in vigore il 4 luglio p.v.; gli stati membri dovranno recepirlo entro il 5 luglio 2020.
Il pacchetto, con l’introduzione di 4 nuove Direttive, porta ad aggiornamento complessivo della disciplina europea sui rifiuti:
- Direttiva 2018/851/UE modifica la Direttiva madre 2008/98/Ce
- Direttiva 2018/850/UE modifica la Direttiva discariche 94/62/Ce
- Direttiva 2018/852/Ue modifica la direttiva imballaggi 94/662/Ce
- Direttiva 2018/849/Ue modifica le direttive sui veicoli fuori uso 200/53/Ce, su pile ed accumulatori 2006/66/Ce e sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 2012/19/Ue
Il pacchetto mira a ridurre complessivamente la produzione di rifiuti, incoraggia il rispetto della gerarchia dei rifiuti promuovendo l’instaurarsi di filiere di riutilizzo/riciclo e l’adozione di strumenti fiscali di incentivazione.
Le novità introdotte potrebbero portare ad uno sviluppo concreto ed imponente del settore del recupero di rifiuti, con effetti positivi su tutto il comparto produttivo e dei servizi fatto salvo che Istituzioni ed Amministrazioni locali, recepiscano con rapidità le indicazioni europee.
Di seguito si riportano alcune delle modifiche di maggior interesse per gli operatori del settore:
- Obiettivi:
- a) Fissati nuovi obiettivi di riciclo e smaltimento per i rifiuti, nella tabella seguente si riportano gli obiettivi/limiti fissati in relazione con lo stato attuale nazionale (fonte ISPRA)
Rifiuti | 2025 | 2030 | 2035 |
Urbani – riutilizzo/riciclo | 55% | 60% | 65% |
Smaltimento in discarica degli scarti di trattamento dei rifiuti urbani | x | x | 10% |
Imballaggi – riciclo
– Plastica – Legno – Metalli ferrosi (Stato attuale – acciaio) – Alluminio – Vetro – Carta e cartone |
65%
50% 25% 70% 50% 70% 75% |
70%
55% 30% 80% 60% 75% 85% |
E’ da evidenziare che l’obiettivo di riduzione al 10% della quota di rifiuti urbani smaltiti in discarica sarà difficilmente raggiungibile entro i 2035, in Italia nel 2016 il 25% dei rifiuti urbani sono stati destinati alle discariche, in Sicilia ben l’85% (fonte ISPRA).
- Raccolta differenziata: Gli stati membri devono adottare le misure atte a garantire che i rifiuti oggetto di raccolta differenziata non siano destinati ad incenerimento, ad esclusione degli scarti di trattamento non riciclabili (art. 1, par. 11 direttiva 851/2018/Ue).
Nel 2016 la quota di rifiuti urbani destinati ad incenerimento senza preventivo trattamento si è attestata al 18%, fonte ISPRA, anche in Regioni dove la percentuale di raccolta differenziata è elevata.
- Sottoprodotti: si impone agli Stati membri di garantire che le sostanze/prodotti che rispettano i requisiti definiti per i sottoprodotti, vengano considerati come tali e non come rifiuti. Se non sono stati definiti criteri a livello Ue gli Stati membri possono stabilire i criteri dettagliati, notificandoli preventivamente alla Commissione Europea.
- Cessazione di qualifica di rifiuto (End of Waste): Si impone agli Stati membri che qualora una sostanza/oggetto rispetti i requisiti richiesti per l’End of Waste, questa non possa essere qualificata come rifiuto.
- Prevenzione dei rifiuti: Obbligo agli Stati membri di adottare azioni necessarie a prevenire la produzione di rifiuti: in particolare si richiede di incoraggiare il riutilizzo e la preparazione al riutilizzo di prodotti e beni, tra cui AEE, tessuti, mobili, imballaggi e prodotti da costruzione
- Tenuta dei Registri- rifiuti pericolosi: nel registro cronologico di produttori /trasportatori/ intermediari di rifiuti pericolosi dovranno essere indicati oltre alla quantità, natura e origine anche la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di recupero. Se opportuno, andranno indicati nel registro la destinazione, la frequenza di raccolta, il metodo di trasporto e trattamento previsti per i rifiuti.
- Operazioni di recupero: sono modificate le definizioni delle seguenti operazioni di recupero, per ognuna è inoltre compresa la preparazione per il riutilizzo
- R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)- compresi la preparazione per il riutilizzo, la gassificazione e la pirolisi
- R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e composti metallici – compresa la preparazione al riutilizzo
- R5 Riciclaggio/recupero di altri materiali inorganici – compresi la preparazione al riutilizzo, il riciclaggio di materiali da costruzione inorganici, il recupero di sostanze inorganiche sotto forma di riempimenti e la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo