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Presentazione MUD 2021: riepilogo punti salienti

Come è noto, il termine per la presentazione del MUD 2021 scadrà il prossimo 16 giugno (cfr circolare del Servizio n. 13 del 25 febbraio scorso).

Rinviando alla menzionata circolare per informazioni più complete, di seguito una sintesi degli aspetti principali, con un focus sull’obbligo di utilizzo di CNS o SPID per la registrazione al portale, ed un richiamo conclusivo alle sanzioni.

Soggetti obbligati:
– chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
– commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
– imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
– imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
– imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 comma 3, lettere c), d) e g)1 , D.Lgs.152/2006 che hanno più di dieci dipendenti;
– i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti (new entry introdotta a seguito delle modifiche del D. Lgs. 116/2020), ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi.
– i gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta (art. 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006), con riferimento ai rifiuti conferiti dai produttori di rifiuti speciali ai sensi dell’art. 189, comma 4, D.Lgs. 152/2006.

Soggetti esonerati:
– gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile con un volume d’affari annuo non superiore a euro 8.000;
– le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006;
– le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, che non hanno più di dieci dipendenti;
– le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività commerciali e di servizio (di cui all’art. 184, comma 3, lettere e) e f);
– i produttori di rifiuti non inquadrati in un’organizzazione di ente o d impresa.
– i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO
– 96.02.01 (saloni di barbiere e parrucchiere),
– 96.02.02 (istituti di bellezza)
– 96.09.02 (attività di tatuaggio e piercing).

Queste ultima attività, individuate dai citati codici ATECO, in relazione alla produzione di rifiuti pericolosi, compresi i rifiuti con codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati (cioè a rischio infettivo) possono adempiere all’obbligo della comunicazione MUD attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione FIR o del documento di conferimento rilasciato nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’art.183 del D.lgs. 152/2006.

MUD semplificato
Possono provvedere con la comunicazione rifiuti “semplificata” -tramite il portale “mudsemplificato.ecocerved.it”- i soggetti che producono, nella propria unità locale, non più di 7 tipologie di rifiuti per i quali deve essere presentato il MUD e che, per ogni rifiuto, utilizzano non più di tre trasportatori e tre destinatari finali.
Non possono presentare il MUD Semplificato i produttori che conferiscono i propri rifiuti all’estero.
N.B.: i soggetti che si registrano per la prima volta al portale MUD Semplificato dovranno accedere utilizzando la carta nazionale dei servizi
(CNS) oppure il sistema pubblico di identità digitale (SPID): CNS o SPID potranno essere intestati a persona d’impresa o ad altro soggetto delegato alla compilazione della comunicazione.

Tale novità è stata introdotta con il D.L n. 76/2020 (“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”), il quale ha previsto che dal 28 febbraio 2021 si possa accedere ai siti web della Pubblica amministrazione esclusivamente tramite lo SPID, la Carta nazionale dei servizi (CNS) o la Carta d’identità elettronica (CIE); fermo restando l’utilizzo delle credenziali già rilasciate fino a loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.

Sanzioni
La normativa prevede l’applicazione di:
– una sanzione amministrativa pecuniaria, compresa tra i 26 e i 160 euro, per la presentazione tardiva del MUD, cioè dopo il 16 giugno, ma comunque non oltre i 60 giorni successivi alla scadenza (non semplicemente due mesi): il termine ultimo è pertanto il 16 agosto (posticipato di un giorno, cadendo il 60° giorno in data festiva -15 agosto-);
– una sanzione che va da un minimo di 2.600 ad un massimo di 15.500 euro, in caso di presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza oppure di omessa, incompleta o inesatta dichiarazione;
– una sanzione compresa tra i 3.000 e i 18.000 euro per mancata, incompleta o inesatta presentazione della comunicazione, relativamente ai soggetti obbligati alla comunicazione veicoli fuori uso (art. 13, comma 7, D.L.gs n. 209/2003).

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