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Circolare MIT su certificati e i titoli di competenza la cui validità è stata prorogata.
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6 Maggio 2020

Ripresa degli adempimenti sospesi. Apertura dei servizi Alpi online e Riduzione per prevenzione.

La legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 18/2020 ha abrogato il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, disponendo che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge e ha interamente sostituito l’articolo 61, riformulandone il testo.


All’articolo 61, comma 2, sono stati inseriti, alla lettera a) le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator e alla lettera s) gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite.


Per gli adempimenti, si conferma che i soggetti previsti dalle predette norme usufruiscono della sospensione dei seguenti termini, la cui scadenza era fissata al 2 marzo 2020:
– il termine per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2019/2020;
– il termine per la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione (articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019), unitamente alla relativa documentazione probante;
– il termine per la presentazione della documentazione probante l’attuazione degli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2019, riferita alla domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione di cui sopra, presentata entro la data del 2 marzo con allegata la dichiarazione dell’impresa di versare in oggettiva difficoltà nel produrre la suddetta documentazione probante.


Gli interessati devono trasmettere la dichiarazione delle retribuzioni 2019 esclusivamente tramite il servizio “Alpi online”, mentre le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione con la relativa documentazione probante vanno inoltrate esclusivamente tramite il servizio online “Riduzione per prevenzione”.


I servizi “Alpi online” e “Riduzione per prevenzione” sono disponibili nel periodo compreso tra il 4 maggio e il 20 maggio 2020 e, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, tra il 3 giugno e il 19 giugno 2020.


L’apertura dei due predetti servizi online, rispetto alle precedenti disposizioni INAIL, è stata differita di due giorni, con conseguente slittamento anche della chiusura degli stessi.
Gli interessati che hanno applicato la sospensione degli adempimenti devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni 2019 e le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione, senza inoltrare contestualmente il modulo di sospensione.


Ambito applicativo della sospensione (articolo 62, comma 2, lettera c), decreto legge 18/2020). Integrazione alla circolare 11/2020.
La sospensione in esame si applica anche ai premi dovuti all’Inail, indipendentemente dal fatto che il loro accertamento derivi o meno dall’autoliquidazione 2019/2020. La sospensione spetta per i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.


I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.


L’Inps e l’Inail comunicano all’Agenzia delle entrate i dati dei soggetti che hanno effettuato tale sospensione e quest’ultima comunica ai predetti istituti l’esito dei riscontri.


I soggetti in possesso dei requisiti e delle condizioni per usufruire della sospensione beneficiano anche della sospensione dei versamenti delle rate mensili, inclusa la prima. Le rate sospese, compresa la prima ove questa scada nel periodo di sospensione, dovranno essere versate tutte nel mese di maggio 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese.


E’ necessario che i beneficiari comunichino all’INAIL, tramite PEC, di avere i requisiti per la sospensione.

CLICCA QUI per il documento in originale

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