Il decreto-legge 7 aprile 2020 (c.d. decreto liquidità), oltre alle misure previste dall’art. 13 in materia di Fondo di garanzia per le PMI, all’art. 1 prevede anche interventi di garanzia pubblica connessi alle conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria, prestati attraverso Sace
. Si tratta di garanzie dello Stato, in misura variabile dal 70 al 90 per cento a seconda della dimensione d’impresa, che potranno essere concesse su finanziamenti bancari richiesti fino al 31 dicembre 2020.
I finanziamenti dovranno avere durata non superiore a 6 anni (vincolo stabilito dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 in materia di temporary framework per gli aiuti di Stato). E’ anche prevista la possibilità per i beneficiari di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.
Ancorché gli interventi di garanzia possano essere destinati anche alle piccole e medie imprese, nonché ai lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA, lo strumento risulta particolarmente idoneo per imprese di maggiori dimensioni che non possono accedere al Fondo di garanzia PMI. Allo stato, per PMI e professionisti l’accesso alla garanzia Sace è subordinato al pieno utilizzo della loro capacità di accesso al Fondo di garanzia PMI ai sensi del decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020 (interventi ex art. 13) e del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (interventi ex art. 56).
Il disciplinare dell’prevede quattro successivi step necessari per l’erogazione della misura:
1) la presentazione della richiesta di finanziamento all’istituto finanziatore da parte dell’assistito;
2) l’invio della richiesta di garanzia a SACE da parte del soggetto finanziatore;
3) l’esito della richiesta di garanzia SACE;
4) l’erogazione del finanziamento.
Per le garanzie Sace sono previste delle commissioni annuali sull’importo garantito che:
Il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti.
I finanziamenti devono essere destinati a sostenere costi del personale, investimenti (escluse le acquisizioni di partecipazioni societarie) o capitale circolante per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia.
Il disciplinare prevede un sistema di reporting periodico dalle banche a Sace con frequenza trimestrale, strumento di controllo e accountability che consentirà il monitoraggio delle esposizioni e l’andamento complessivo dell’operatività e dei suoi impatti effettivi.
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