Da domani, 24 febbraio 2021, gli operatori potranno fare riferimento al DM Ambiente 22 settembre 2020, n. 188 per produrre end of waste da carta e cartone.
Molteplici gli adempimenti previsti dal Regolamento, il quale prevede che le operazioni di recupero siano effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della norma Uni En 643, che la carta e il cartone recuperati debbano essere conformi ai requisiti tecnici di cui all’allegato 1, nonché utilizzabili per gli scopi specifici elencati nell’allegato 2 al DM stesso.
È inoltre prevista a carico del produttore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei criteri stabiliti dal DM, la conservazione di campioni di carta e cartone recuperati e l’applicazione di un sistema di gestione della qualità secondo la norma Uni En Iso 9001.
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Regolamento, i produttori di carta e cartone recuperati dovranno presentare un aggiornamento della propria comunicazione “semplificata” ex art. 216 d.lgs. 152/2006, oppure un’istanza di aggiornamento dell’AIA o dell’autorizzazione unica ex art. 208 d.lg.s 152/2006.
Nelle more di tale adeguamento, i materiali che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate potranno essere utilizzati solo per gli scopi specificamente indicati dal DM (ovvero nella manifattura di carta e cartone ad opera dell’industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima) e solo se presentano caratteristiche conformi ai criteri di cui all’articolo 3 dello stesso DM, attestati mediante la predetta dichiarazione di conformità.
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