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Al via la sperimentazione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti
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Decreto semplificazioni: focus sulle norme in tema di gestione dei rifiuti

È in vigore dal 1° giugno scorso il D.L. 31 maggio 2021, n.77, cd Decreto Semplificazioni, in tema di governance del “Piano nazionale di ripresa e resilienza” (Pnrr) nonché di accelerazione delle procedure amministrative che, in campo ambientale riguardano diversi settori, dalla valutazione di impatto ambientale, a rifiuti e bonifiche, alle autorizzazioni di impianti a fonti rinnovabili.

Focus sulle disposizioni in tema di gestione Rifiuti

Cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste)
Viene modificata la procedura “End of Waste” di cui all’art. 184-ter del TUA (Testo Unico Ambientale) in modo che, in mancanza di criteri specifici nazionali o europei, le autorizzazioni (ai sensi degli articoli 208, 209, 211 e del Titolo III bis del medesimo TUA) siano rilasciate o rinnovate in base anche alle seguenti nuove condizioni:
– preliminare parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’ARPA (con obbligo di puntuale motivazione da parte della PA che scelga di discostarsene);
– cancellazione dell’obbligo di ISPRA / ARPA di concludere i procedimenti di controllo a campione entro 60 giorni dall’inizio della verifica e di comunicare gli esiti degli stessi al MinAmbiente, entro 15 giorni;
– cancellazione dell’obbligo del MITE di adottare le proprie conclusioni entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di ISPRA / ARPA (di cui al punto precedente);
– cancellazione dell’obbligo di intervento in via sostitutiva del MITE, anche mediante Commissario ad acta, nel caso di mancata conclusione del procedimento decorsi 180 giorni dalla comunicazione all’autorità competente.

Rifiuti “ex assimilati agli urbani”
E’ prevista la soppressione delle parole “e assimilati”, ovunque ricorrano nel Titolo I della Parte IV del TUA (in tema di gestione dei rifiuti), in tal modo completando l’operazione di modifica operata dal D. Lgs 116/2020, in base alla quale è stata abolita la categoria dei “rifiuti assimilati agli urbani”; New entry nell’ambito delle esclusioni dalla disciplina sui rifiuti
Nel novero delle esclusioni dall’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti (art. 185 TUA), viene fatta rientrare la previsione relativa alle ceneri vulcaniche, laddove queste siano riutilizzate in sostituzione di materie prime all’interno di cicli produttivi, senza danni per l’ambiente o pericolo per la salute umana.

Nuova tipologia ricompresa nell’ambito della disciplina sui rifiuti

Il medesimo art. 185 viene modificato per ricomprendere, invece, nell’ambito della disciplina sui rifiuti, gli articoli pirotecnici in disuso, da gestire nel rispetto del D.M. 123/2015 e delle disposizioni in materia di pubblica sicurezza. Inoltre, in applicazione del principio della responsabilità estesa del produttore, viene stabilito l’obbligo in capo ai produttori/importatori di articoli pirotecnici di provvedere -singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei relativi rifiuti.

Responsabilità della gestione dei rifiuti
La previsione di cui al comma 5 dell’art. 188 TUA, in base alla quale, nel caso in cui il rifiuto venga conferito a soggetti autorizzati alle operazioni di smaltimento D13, D14 e D15 (raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare), la responsabilità del produttore del rifiuto è esclusa  dall’attestazione di “avvenuto” smaltimento/recupero viene modificata con la previsione di attestazione di “avvio” a smaltimento/recupero.

Sistema di tracciabilità
Coerentemente con la modifica di cui all’art. 188 in tema di responsabilità del produttore del rifiuto, viene modificato anche l’art. 188-bis TUA, in base alla previsione per cui i futuri decreti, che disciplineranno gli adempimenti relativi al sistema di tracciabilità dei rifiuti, conterranno le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione “di invio a recupero” (e non di “avvenuto” recupero) dei rifiuti.

Rifiuti da assistenza sanitaria
Con una integrazione dell’art. 193 TUA, viene stabilito che, ai fini del deposito temporaneo (luogo di produzione dei rifiuti), i rifiuti provenienti da assistenza sanitaria svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento e da assistenza domiciliare si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio dell’operatore che svolge tali attività.

Preparazione per il riutilizzo in forma semplificata
Con una modifica all’art. 214-ter del TUA (Testo Unico Ambientale), viene stabilito che l’avvio dell’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata potrà avvenire soltanto successivamente alla verifica e al controllo dei requisiti da parte delle Province e città Metropolitane.
Gli esiti delle procedure sono comunicati al MITE (Ministero della
Transizione Ecologica).
Le modalità e la tenuta dei dati oggetto delle predette comunicazioni sono definite con decreto del MITE.

Obblighi dei Produttori e degli Utilizzatori di imballaggi
I produttori che hanno organizzato autonomamente sistemi di ritiro e gestione dei propri rifiuti di imballaggi, in virtù della modifica apportata al l’art. 221 TUA, devono:
– presentare annualmente al MITE e al CONAI la documentazione relativa al bilancio e al piano di prevenzione e gestione 1
– provvedere perché il piano di prevenzione e gestione, assieme al programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio, siano inclusi nel programma generale per gli imballaggi, di cui all’art. 225 TUA

Combustibile solido secondario (CSS)
Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con il CSS conforme al D.M. 22/2013 (regolamento per l’End of Waste del CSS), che non comportano un incremento della capacità produttiva da parte dell’impianto o dell’installazione, non costituiscono “modifica sostanziale” ai sensi della disciplina Aia o Aua, né variante sostanziale ai sensi della normativa rifiuti.
Pertanto, nel caso di impianti autorizzati al recupero energetico (R1) viene richiesta solo la comunicazione preventiva dell’intervento di modifica; mentre per quelli non autorizzati in R1 è richiesto il solo aggiornamento preventivo del titolo autorizzatorio.
In entrambi i casi vige il divieto di esecuzione della modifica fino al rilascio della nuova autorizzazione.

Elenco europeo dei rifiuti
L’elenco dei rifiuti contenuto nell’allegato D alla Parte IV del TUA viene integralmente sostituito con l’elenco di cui all’Allegato III al Decreto Semplificazioni (D.L. 31 maggio 2021, n.77).

Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti
Attraverso una completa rivisitazione del testo dell’art. 206-bis del TUA, vengono ridefinite le attività di vigilanza in materia di rifiuti affidate dal Codice ambientale al MITE.

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